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Quando il TAR si sostituisce al consiglio di classe

thumbsdownChi segue il contenzioso nel mondo della scuola sa bene come sia piuttosto facile ottenere dal giudice amministrativo quel fumus boni juris (parvenza di buon diritto) che porta alla sospensiva dell’atto amministrativo.  La sospensiva non è la sentenza definitiva di merito, ma costituisce, pur sempre un vulnus dell’atto amministrativo con conseguenze negative immediate nei confronti della PA.

da Tuttoscuola.com    Per leggere l’articolo clicca qui

Commento:

Un Consiglio di Classe boccia un alunno di seconda media con sette insufficienze. Il TAR sospende la bocciatura e fa rifare lo scrutinio al Consiglio di Classe che conferma la bocciatura. Il TAR accoglie le argomentazioni dello studio legale che rappresenta i genitori del ragazzo che contestano le valutazioni dei professori e promuove il ragazzo. Lo Stato boccia sé stesso.

Da qualunque punto si esamini questo episodio non si può che constatare un fallimento educativo, con conseguenze pesanti sulla vita dello studente. Qual’è la radice da cui nasce questo disastro educativo? L’estraneità fra scuola e genitori. Ognuno va per la sua strada senza dialogo. Così, facilmente, sia la scuola che i genitori si scoprono inadeguati al loro compito educativo, anche se ognuno pensa di avere ragione.

Perché la collaborazione fra insegnanti e genitori sia possibile, e quindi sia possibile l’educazione, occorre riformulare  radicalmente la modalità del loro rapporto. Insegnanti e genitori devono collaborare all’interno di una scuola statale autonoma, che disponga direttamente di tutto ciò che le serve per funzionare (personale, edifici e attrezzature) e sia governata da un Consiglio di Amministrazione eletto dai genitori, secondo la nostra proposta.

Redazione
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2 commenti

  1. Avatar

    Consideriamo una simile situazione in una scuola autonoma, per es. una scuola la cui configurazione giuridica sia quella di consorzio/ccoperativa di famiglie, che quindi sarebbero i titolari del rapporto di lavoro (o di committenza del servizio didattico) con gli insegnanti.

    Obiezione: questi docenti non potranno redigere valutazioni con valore legale (non potrebbero certo farlo per i figli di chi li paga, sarebbero in ovvio conflitto di interessi).

    Prima soluzione; questi docenti (e questa scuola) soltanto prepara a un test/esame finale esterno, somministrato da entità/agenzia esterna, e ovviamente così non si porrebbe più il problema della sindacabilità giudiziaria delle valutazioni dei docenti (nè quello del conflitto di interessi), perchè queste valutazioni semplicemente non ci sarebbero più.

    Ulteriore obiezione: Si tratta di una soluzione estrema, che getta il bimbo con l’acqua sporca.

    Seconda soluzione, i docenti (la scuola) concede una valutazione finale, direi di carattere privato, il cui valore sociale è dato dalla reputazione della scuola. Sotto le nostre ipotesi, essendo cooperativa di genitori, significa essenzialmente la reputazione del gruppo di genitori che compongono la scuola. A parte la questione dell’abolizione del valore legale del titolo di studio, le mie presenti obiezione sono due, A e B:

    Ulteriore obiezione A) anche in questo caso una famiglia potrebbe avere motivo di contestare la valutazione finale (forse in sede civile, piuttosto che amministrativa) e saremmo alla stesso punto di prima;

    Ulteriore obiezione B) Siccome la reputazione qui è la reputazione del gruppo di genitori, sembra che questa seconda soluzione pressuponga il riconoscimento del diritto ai genitori di associarsi liberamente, nel senso del diritto di alcune famiglie di escludere di doversi associare con altre famiglie, esattamente perchè gli si deve riconoscere il diritto di tutelare la propria reputazione associandosi solo con chi credono condivida standard e/o stili educativi similari
    Ma questo significa che queste scuole non sono scuole pubbliche, cioè scuole a cui tutti, per sola scelta, possono iscriversi (in questo caso associarsi). E questo di nuovo è un bel problema, perchè il carattere pubblico delle scuole non è qualcosa a cui si può rinunciare alla leggera.

    Grato delle contro-obiezioni
    mario

    • Redazione

      Caro Mario, ti ringraziamo molto per l’interesse che mostri per il nostro lavoro e per le domande che poni. Ci danno la possibilità di lavorare per approfondire punti dati per scontati o poco chiari. Entriamo nel merito delle tue osservazioni. Attualmente le scuole statali sono autonome in base a delle leggi e a dei decreti approvati alla fine degli anni novanta e nel 2001. Sulla carta possono fare un sacco di cose, in pratica quasi nulla a causa dell’organizzazione complessiva del sistema scolastico. Attualmente la scuola statale autonoma risponde al Dirigente Scolastico. La nostra proposta non cambia la natura delle scuole statali che restano enti pubblici con personalità giuridica (come i comuni), cambia il sistema di governo (Consiglio di Amministrazione eletto dai genitori – ma non formato da genitori – al posto del Dirigente Scolastico). Per inciso anche i comuni sono governati da un consiglio comunale eletto dai cittadini del comune, cioè dagli utenti dei servizi comunali.
      Per tornare al nocciolo delle sue osservazioni, che riguardano il possibile conflitto fra insegnanti e genitori, noi non pretendiamo di aver trovato un meccanismo che renda impossibile il conflitto, ma solo un’organizzazione della scuola che lo minimizzi, rendendo più facile un clima di collaborazione fra insegnanti e genitori in vista di uno scopo comune: l’educazione e l’istruzione degli alunni/figli.
      Abbiamo chiarito che la scuola resta un ente pubblico, niente a che fare quindi con cooperative di genitori ecc. La nostra proposta prevede chiaramente che l’ingresso sia garantito a tutti senza alcuna discriminazione. D’altra parte anche per scuole gestite da cooperative di genitori la distinzione fra soci dell’Ente Gestore e genitori della scuola è netta.
      Infine noi siamo per l’abolizione del valore legale del titolo di studio rilasciato dalle scuole. Naturalmente lo Stato può continuare a gestire esami di Stato alla fine della terza media e degli studi secondari superiori, in questo caso è lo Stato che gestisce li esami con suoi commissari e rilascia il titolo di studio con valore legale, non la scuola.

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