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Libertà d’insegnamento e libertà di educazione nella Costituzione Italiana

La-Costituzione-della-Repubblica-ItalianaUn gruppo di insegnanti ha lanciato una petizione on line ed ha chiesto un incontro al Presidente della Repubblica. Questi insegnanti invocano l’art. 33 della Costituzione dove recita: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” per opporsi a quella parte del Ddl sulla scuola presentato dal governo, che prevede che a scegliere gli insegnanti sia il dirigente scolastico.

Questi insegnanti interpretano questa parte della Costituzione come se volesse dire che, una volta assunto in una scuola in base ad una graduatoria, l’insegnante è libero di impostare il suo insegnamento come vuole sia dal punto di vista didattico che educativo.

Secondo la mentalità di questi insegnanti, i genitori sarebbero solo dei fornitori della “materia prima” indispensabile perché loro possano lavorare esercitando la loro libertà.

Questi insegnanti dovrebbero leggere con più attenzione la Costituzione che invocano, in particolare lo sconosciuto e disatteso art. 30 che a sua volta recita: “È dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli “.

È chiaro che l’interpretazione dell’articolo 33 data da questi insegnanti è in conflitto con l’articolo 30.

Nella società contemporanea i genitori non possono esercitare il proprio diritto-dovere senza servirsi di una scuola. Senza l’ausilio di una scuola non avrebbero né il tempo né le competenze necessarie.

D’altra parte, sempre secondo la Costituzione: “Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti “ (art. 30) e “ La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi” (art. 33)

La Repubblica si preoccupa perciò che si sopperisca alla inadeguatezza dei genitori nell’esercitare il  diritto-dovere di educare ed istruire i figli in diversi modi:

– istituendo scuole statali.

– riconoscendo a enti e privati la libertà di istituire scuole (Costituzione italiana, art. 33 :”Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione “)  e riconoscendo agli alunni di queste scuole un trattamento equipollente a quello delle scuole statali  ( art. 33 ”La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali”).

È evidente perciò che, in base alla Costituzione, non esiste una libertà assoluta dell’insegnante nella scuola statale o riconosciuta dallo Stato. Questa libertà deve tener conto del diritto dei genitori di educare ed istruire i figli e della “piena libertà” riconosciuta alle scuole paritarie.

Sarebbe ora che chi invoca la Costituzione per sostenere le proprie tesi la tenesse presente per intero senza ignorare quelle parti che non tornano a vantaggio della propria posizione.

Naturalmente nemmeno la libertà del Dirigente Scolastico nello scegliere gli insegnanti e nel dirigere la scuola è assoluta. Deve rendere conto da una parte allo Stato e dall’altra ai genitori degli alunni. O dovrebbe, visto che nel decreto su La Buona Scuola non è chiaro come questo avvenga.

 

 

Redazione
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