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Scuola e Costituzione

Le strumentalizzazioni e le distorsioni del Coordinamento Nazionale per la Scuola della Costituzione

La-Costituzione-della-Repubblica-ItalianaUltimamente ho avuto modo di visitare il sito del Coordinamento Nazionale per la Scuola della Costituzione, in cui è pubblicato un documento intitolato “Proposta alternativa per il governo democratico della scuola”.
Non voglio entrare nel merito di tutte le proposte illustrate nel documento; mi limiterò a qualche considerazione riguardo alla Costituzione Italiana, alla libertà di insegnamento e al concetto di democrazia.

La Costituzione si occupa di scuola e di educazione in questi articoli:

  • Art. 30 E’ dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
  • Art. 33 L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E’ prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
  • Art. 34 La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

A mio parere, il Coordinamento Nazionale prende in considerazione solo alcune delle affermazioni che compaiono nella Costituzione, ampliandole e distorcendone il significato, mentre ne dimentica totalmente altre.
Ecco quelle che prende in considerazione:

  • L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. Questa affermazione viene interpretata come diritto degli insegnanti di impostare il proprio insegnamento senza renderne conto ad alcuno
  • La Repubblica………… istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Questa affermazione viene interpretata come il dovere dello Stato di gestire direttamente tramite suoi dipendenti tutto il sistema scolastico
  • Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. Questa affermazione viene interpretata come il divieto assoluto di finanziamento di scuole che lo Stato non gestisce direttamente.

Che cosa viene dimenticato?

  •  Tutta la prima frase dell’articolo 30, che riconosce ai genitori il diritto (e impone loro il dovere) di educare e istruire i figli. Questo diritto, nella visione e nelle proposte del Coordinamento, non viene assolutamente preso in considerazione, mentre è evidente che se venisse preso i considerazione sarebbe necessario trovare il modo di contemperare la libertà di insegnamento con i diritti dei genitori. In una visione liberale la libertà di un cittadino non può ledere il diritto di un altro.
  • Che istituire una scuola non vuol dire gestirla direttamente con proprio personale. Inoltre, la Costituzione dice che la Repubblica detta le norme generali sull’istruzione, norme generali che qualcun altro deve rispettare e tradurre in una concreta pratica educativa e didattica all’interno di una scuola.

Noi non vogliamo entrare nella querelle che oppone scuola statale e scuola paritaria. Quello che ci interessa è il rinnovamento della scuola italiana (al 90% scuola gestita direttamente dallo Stato). Per questo abbiamo elaborato la nostra proposta che, se accolta, potrebbe trasformare le attuali scuole statali in scuole autonome con grande vantaggio di tutti. Tuttavia non possiamo non dire che anche in questo caso la Costituzione viene forzata a dire ciò che non vuole dire.
La frase “senza oneri per lo Stato” è stata introdotta nella Costituzione con un emendamento presentato da due membri dell’assemblea: Epicarmo Corbino (liberale) e Ernesto Codignola (partito d’azione). Ecco un resoconto dei lavori dell’assemblea:
[Il 29 aprile 1947 l’Assemblea Costituente prosegue l’esame degli emendamenti agli articoli del Titolo secondo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti etico-sociali».]
Presidente Terracini. L’ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
Riprendiamo le votazioni degli emendamenti all’articolo 27 (poi diventato art. 33 – n.d.R.).
Comunico che è stato presentato il seguente emendamento (on. Dossetti) al quale hanno aderito i presentatori di vari emendamenti sui quali non si sono svolte votazioni e che pertanto ritirano i propri.
«Enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione».
Segue la discussione e la votazione finale che dà il seguente esito: Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sul primo comma dell’emendamento Dossetti ed altri.
Presenti e votanti…….451
Maggioranza…………..226
Voti favorevoli………  335
Voti contrari………….. 116
Il comma è approvato.
Presidente Terracini. È stato presentato dagli onorevoli Corbino e altri il seguente emendamento aggiuntivo a quello testé approvato: «senza oneri per lo Stato».
Segue la discussione che registra, tra l’altro, il senso interpretativo da dare all’emendamento:
Corbino. Vorrei chiarire brevemente il mio pensiero. …. Perché noi non diciamo che lo Stato non potrà mai intervenire a favore degli istituti privati; diciamo solo che nessun istituto privato potrà sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato. È una cosa diversa: si tratta della facoltà di dare o di non dare.

Codignola. Dichiaro che voteremo a favore, chiarendo ai colleghi democristiani che, con questa aggiunta, non è vero che si venga ad impedire qualsiasi aiuto dello Stato a scuole professionali: si stabilisce solo che non esiste un diritto costituzionale a chiedere tale aiuto. Questo è bene chiarirlo.
La votazione finale dà il seguente esito: Comunico il risultato della votazione nominale
Presenti……………….. 452
Votanti…………………. 448
Astenuti…………………… 4
Maggioranza………….. 225
Hanno risposto sì……. 244
Hanno risposto no…… 204
Il comma aggiuntivo è approvato.
Alla fine il terzo comma diventa: «Enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato».
Questo estratto dai verbali dell’Assemblea Costituente dimostra che il “senza oneri per lo Stato” non significa proibizione di qualsiasi finanziamento ma solo la sua facoltatività. E’ bene anche notare che mentre la prima parte del capoverso: “Enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione “ è stata votata con 335 voti favorevoli e 116 contrari, l’ultima parte :” senza oneri per lo Stato” è stata votata con 244 voti favorevoli e 204 contrari. Evidentemente, molti membri dell’assemblea hanno temuto che venisse interpretato in modo distorto, come fa il Coordinamento, considerando “senza oneri” come sinonimo di “senza contributi”, una forzatura strumentale ad un’azione politica legittima, che però non trova un avallo nella Costituzione così come l’ha voluta l’Assemblea Costituente.
Veniamo infine alla democrazia. Credo che sia ovvio per tutti che “democrazia” sia un termine che ha subito interpretazioni molto varie. Esiste un Partito Democratico negli Stati Uniti ed è esistita una Repubblica Democratica Tedesca. Evidentemente nei due casi l’aggettivo “democratico” non ha lo stesso significato. Se poi all’aggettivo “democratico” si dà il valore di “a favore delle persone” o di “tenendo conto della volontà delle persone” è chiaro che questa accezione non si adatta ad alcune realtà che si fregiano o si sono fregiate dell’aggettivo “democratico”. Si rischia quindi che “democratico” sia un termine senza nessun significato oppure manipolatorio.
Una organizzazione sociale che sia a favore delle persone concrete (e non dell’astratto cittadino) e che tenga conto dei bisogni e dei desideri delle persone concrete, così come loro li sentono e non come vengono loro attribuiti da un qualsiasi potere (politico, economico o mediatico), non può che essere improntata al principio di sussidiarietà.
La sussidiarietà orizzontale si svolge nell’ambito del rapporto tra autorità e libertà e si basa sul presupposto secondo cui alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale provvedono direttamente i privati cittadini (sia come singoli, sia come associati) e i pubblici poteri intervengono in funzione ‘sussidiaria’, di programmazione, di coordinamento ed eventualmente di gestione. (Enciclopedia Treccani)
A mio parere solo una società organizzata in base al principio di sussidiarietà è una società democratica.

Redazione
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Un commento

  1. Avatar

    Nonostante abbia simpatia per alcune preoccupazione del Coordinamento Nazionale per la Scuola della Costituzione, condivido la vostra critica di fondo che di fatto ignorano l’art.30. Ma per il proseguo della discussione, mi serve capire – tra i tanti – un punto, come distinguete tra scuole private e scuole pubbliche? Le scuole di ispirazione religiosa possono essere pubbliche per voi? Se si, perchè? se no, che ruolo dovrebbero avere nel sistema complessivo?
    alla prossima

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